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DISCIPLINE BIONATURALI l'approvazione insulsa (Reg. Veneto)
Nulla più insensato di tutto quello che viene proposto dal governo sulle discipline bionaturali. L'Italia... l'ultimo paese al mondo dove la liberta di scegliere e di applicare una terapia su se stessi e considerata un'infrazione della legge. Siamo consideradi degli OUT LOW
Bur n. 7 del 19/01/2007
Ricorsi
Ricorso del Governo alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità
costituzionale della legge regionale 6 ottobre 2006, n. 19
"Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali",
pubblicata nel BUR n. 88 del 10 ottobre 2006.
Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art.
24 delle Norme Integrative del 16 marzo 1956.
Ricorso n. 111 depositato il 18 dicembre 2006
Del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato
contro
Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto
Per
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale
6 ottobre 2006 n. 19 recante "Interventi per la formazione degli operatori
di
discipline bio-naturali" pubblicata nel B.U.R. Piemonte n. 88 del 21 settembre
2006 in relazione all'art. 117, comma 3, Cost..
***
Giusta determinazione 23 novembre 2006 del Consiglio dei Ministri, ricorre la
deducente per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della
legge regionale Veneto 6 ottobre 2006 n. 19, siccome in contrasto con l'art.
117, comma 3, Cost., per i seguenti motivi.
I) Con la legge regionale in esame la Regione Veneto, al fine di concorrere
a determinare condizioni di miglioramento della qualità della vita
mediante interventi di formazione degli operatori, individua le discipline bio-naturali.
L'art. 1, comma 4, definisce l'operatore di discipline bionaturali come colui
che opera per la piena e consapevole assunzione di responsabilità da
parte di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare
risorse vitali della persona. La Regione, entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della legge, dovrà provvedere alla definizione
dell'elenco delle discipline bionaturali (art. 1, comma 3).
La Regione provvede ad affidare la formazione professionale degli operatori
di discipline bio-naturali ad organismi accreditati ai sensi della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 (art. 2, comma 2).
La Giunta Regionale stabilisce i livelli formativi per l'esercizio dell'attività
degli operatori di cui trattasi che devono prevedere anche la
conoscenza e l'addestramento alla comunicazione ed alla relazione con l'utente
(art. 2, comma 3).
I corsi possono essere cofinanziati dalla Regione che ne determinerà
annualmente criteri e parametri di funzionamento (art. 2, comma 4).
1
E' prevista la costituzione di un apposito Comitato di coordinamento con compiti
consultivi e di proposta nei confronti della Giunta Regionale
(art. 3). In particolare il Comitato valuta la validità delle discipline
bio-naturali emergenti ai fini del loro inserimento nell'elenco di cui all'articolo
1.
La legge prevede una frequenza obbligatoria ai corsi di formazione, con un tetto
di assenze non superiori al 15 per cento delle ore complessive.
Al termine del corso gli allievi saranno sottoposti ad una prova teorica e ad
una prova pratica da parte di una apposita commissione d'esame, la
cui composizione è definita dalla Giunta Regionale su proposta del comitato
di coordinamento regionale per le discipline bio-naturali (art. 4,
commi 1 e 2). All'allievo che supererà la prova verrà rilasciato
un attestato di qualifica, requisito indispensabile per l'iscrizione al registro
regionale degli operatori di discipline bionaturali, istituito dall'art. 5 della
legge in esame.
E' prevista, presso la struttura regionale competente in materia di formazione
professionale, l'istituzione del Registro regionale degli operatori di
discipline bio-naturali. La Giunta Regionale promuove, nelle sedi istituzionali
opportune, la conclusione di apposite intese interregionali per il
reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei (art. 6).
La Giunta Regionale quantifica il credito formativo da attribuire a titoli e
attività pregresse in relazione all'iscrizione degli operatori di discipline
bio-naturali al registro sopra citato (art. 7, comma 1). I soggetti in possesso
della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di
legge, che abbiano esercitato professionalmente le discipline bio-naturali in
indirizzi riconducibili alla sfera delle attività professionali di estetista,
hanno titolo ad essere iscritti al registro degli operatori di discipline bionaturali
(art. 7, comma 2).
L'art. 8 detta disposizioni per far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione
della legge.
II) Tale legge, che regolamenta "le discipline bio-naturali del benessere",
pur omettendo di individuare esplicitamente le attività che di fatto
intende regolamentare e riconoscere, eccede i limiti della competenza regionale
previsti dall'art. 117, comma 3, Cost., nella materia concorrente
delle professioni.
Ricorrono, infatti, i profili di illegittimità costituzionale già
rilevati da codesta corte Costituzionale nelle sentenze n. 40/2006 e n. 424/2005
con
riferimento ad analoghe leggi della Regione Piemonte e della Regione Liguria.
Le censure si rivolgono in particolare:
· all'art. 1 comma 3, che prevede la definizione di un elenco delle discipline
bio-naturali;
all'art. 1 comma 4, che definisce l'operatore in discipline bio-naturali come
colui che "opera per la piena e consapevole assunzione di
responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di
vita e per stimolare le risorse vitali della persona";
·
all'art. 3, comma 1, che istituisce un Comitato di coordinamento regionale per
le discipline bio-naturali, cui compete, fra l'altro, la
valutazione delle discipline bio-naturali emergenti da inserire nell'elenco
di cui all'art. 1 comma 3.
·
Così disponendo, alla stregua di quanto più volte affermato da
codesta Corte Costituzionale in materia di professioni (cfr. sentt. nn. 353/2003,
319, 355, 405 e 424/2005, nonchè 40 e 153/2006), le suddette previsioni
si pongono in contrasto con il principio fondamentale, già vigente nella
legislazione statale di riferimento, secondo cui l'individuazione delle figure
professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti,
così come l'istituzione di nuovi e diversi (rispetto a quelli istituiti
dalle leggi statali) albi, ordini e registri, sono attività riservate
allo Stato,
residuando alle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico
collegamento con la realtà territoriale.
Peraltro codesta Corte ha recentemente esteso a tutte le professioni il suddetto
principio fondamentale - affermato inizialmente con riferimento
alle sole professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi
confermato dall'art. 124, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 112/1998,
nonchè dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999) - identificandolo
come vincolo "di ordine generale" alla produzione di legislazione
regionale
in materia di "professioni": si richiama al riguardo il principio
affermato nelle sentenze nn. 355 e 424 del 2005 secondo il quale "l'individuazione
2
di una specifica tipologia o natura della <professione> oggetto di regolamentazione
legislativa non ha alcuna influenza" ai fini della ripartizione
delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.
Tale consolidata giurisprudenza costituzionale è stata recepita anche
nel d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 nel quale è affermato il principio
secondo
cui spetta solo allo Stato (e non alle Regioni) l'individuazione delle figure
professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, rientrando
nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano
uno specifico collegamento con la realtà regionale.
A ciò si aggiunga che non vale a superare la presunta illegittimità
della legge in esame il fatto che in essa venga esplicitamente specificato che
le discipline bio-naturali non sono riconducibili alle "attività
di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e psichica della popolazione
erogate dal servizio sanitario nazionale" e che l'operatore in tali discipline
"non prescrive farmaci e non utilizza metodiche specifiche della
professione di psicologo".
La legge infatti utilizza espressioni così ampie che potrebbe addirittura
far ricadere nel proprio ambito attività curative per le quali non sussiste
alcuna evidenza scientifica nè alcun riscontro pratico tratto dall'esperienza,
che garantiscono la loro efficacia e la loro non lesività per la salute
(si pensi ad es., a pratiche come pranoterapia, o la riflessologia).
Ci si riferisce, in particolare, all'art.1, comma 4, secondo cui l'operatore
delle discipline bio-naturali può utilizzare "metodi ed elementi
naturali la
cui efficacia sia stata verificata": l'espressione "elementi naturali"
risulta talmente vaga da poter essere riferita a qualunque materia o sostanza
rinvenibile in natura, mentre la successiva specificazione inerente alla verifica
dell'efficacia, risulta priva di elementi utili a comprendere in cosa
effettivamente tale verifica consista.
Si tratta di vere e proprie norme in bianco, suscettibili di applicazioni e
interpretazioni estensive, non ammissibili in materia delicata come quella
della salute dell'individuo, per la quale il principio di prevenzione non può
essere ignorato.
Per completezza espositiva, va segnalato che l'art. 1, comma 2, della recente
legge n. 43/2006, sancisce la competenza delle regioni ad
individuare e formare profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili
alle professioni sanitarie. Si ritiene tuttavia, che gli operatori in
discipline bio-naturali non possano rientrare nella previsione di cui all'art.
1 della legge sopra citata, in quanto gli operatori di cui alla legge in
esame non si limiterebbero a porre in essere attività di carattere ausiliario
rispetto a quelle dei professionisti sanitari, ma praticherebbero,
direttamente e con una certa autonomia, attività di carattere curativo
aventi a che fare con la tutela della salute.
Ciò avvalora l'interpretazione della deducente ritenendosi chiara l'intenzione
del legislatore regionale di voler introdurre nel proprio ordinamento
figure professionali che esulano dalla propria disciplina di competenza.
Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame
(art. 2 e 4: disciplina dei corsi di formazione; art. 5: istituzione del
registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali; art. 6, promozione
di intese interregionali; art. 7: previsioni finali e transitorie
finalizzate all'applicazione iniziale della legge) si pongono in inscindibile
connessione con quelle specificamente censurate perchè palesemente
funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa, si ritiene che
l'illegittimità costituzionale si estenda, in via consequenziale, anche
a
tali disposizioni, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.
P.Q.M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge
6 ottobre 2006 n. 19 (artt. 1 e 3 ed artt. 2, 4, 5, 6, 7, ai precedenti
funzionalmente collegati) della Regione Veneto, per violazione all'art. 117,
terzo comma della Costituzione.
3
Col presente ricorso notificato saranno depositati estratto della deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 e copia della legge
regionale impugnata.
Roma, 30 novembre 2006
Giovanni Pietro de Figueiredo
AVVOCATO DELLO STATO
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